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Inammissibile lo scomputo degli oneri di costruzione

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco di un Comune riguardo alla possibilità di scomputare, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche il costo di costruzione, ritiene di escludere che il Comune possa concedere, in sede di convenzione con il privato, lo scomputo degli oneri di costruzione.

La Sezione non si discosta dal precedente indirizzo negativo di altre giurisdizioni della Corte dei conti, non essendo tale modalità – in alcun modo – contemplata dal legislatore.

Il parere 130/2020 della Sezione Abruzzo, prosegue argomentando che “Tale convincimento trova, peraltro, sostegno anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8919 del 31 dicembre 2019 che, muovendo dalla considerazione che il legislatore non prevede la possibilità di scomputare anche il costo di costruzione, ma i soli oneri di urbanizzazione, sottolinea che il mancato espresso divieto non assume un rilievo decisivo in quanto “allorché il legislatore detta una disciplina per una specifica fattispecie, ciò conduce implicitamente ad escluderne l’applicazione anche ad altre e diverse ipotesi non menzionate….”.
“Rileva, inoltre, il Consiglio di Stato che la possibilità di effettuare lo scomputo ha natura derogatoria rispetto all’obbligo della “corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. Si sottolinea, infatti, che “l’espressione “corresponsione” rimanda, con ogni evidenza, ad una dimensione monetaria del pagamento, che, del resto, costituisce l’ordinaria forma di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici (cfr. articoli 225 e 230 r.d. n. 827 del 1924).
Precisa, infine, il Consiglio di Stato che l’espressione “con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune” del comma 2 dell’art. 16 del T.u. in materia di edilizia “non dimostra né sottende un’implicita autorizzazione legislativa a convenire pattiziamente forme di adempimento alternative a quella monetaria, ma deve intendersi unicamente riferita alle modalità strettamente afferenti alla concreta esecuzione delle opere in questione (tempistica, modalità costruttive, qualità dei materiali, ecc.)”.

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