Nella recente deliberazione n. 157/2025/PASP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, i magistrati contabili evidenziano come la condizione prevista dalla lett. b) del c. 2 del D. Lgs. 175/2016 che prevede, quale presupposto per valutare l’avvio di misure di razionalizzazione, la partecipazione in “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”, non debba essere valutata esclusivamente in termini numerici; il parametro previsto dal TUSP ha una finalità più sostanziale, imponendo agli enti soci di verificare che la società partecipata non sia una mera “scatola vuota” ma presenti condizioni di effettiva operatività e che tale operatività risulti strumentale all’assolvimento di funzioni dagli stessi attribuite. Pertanto, laddove in fase di revisione periodica si riscontrasse che in una partecipata il numero di amministratori risulti superiore a quello dei dipendenti (o che non vi siano dipendenti), l’ente socio dovrebbe ulteriormente verificare che la società presenti in ogni caso una condizione di operatività strategica rispetto all’assolvimento delle proprie funzioni; il riscontro positivo di tale condizione di operatività risulterebbe sufficiente a motivare l’assenza di misure di razionalizzazione.
Di seguito si riporta stralcio della deliberazione n. 157/2025/PASP:“si coglie l’occasione per evidenziare la ratio del parametro di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP, che – nel considerare oggetto di razionalizzazione le società prive di dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, circostanza ritenuta indice presuntivo di inefficienza della gestione – è quella di rafforzare il principio in base al quale le società partecipate da pubbliche amministrazioni devono rispondere a criteri di piena operatività ed effettività delle funzioni svolte a favore degli enti pubblici soci, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento, sul quale l’ente pubblico socio è tenuto a vigilare”.
I magistrati contabili ricordano inoltre come, secondo la giurisprudenza contabile, un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti non sia da considerarsi di per sé indice di inefficienza gestionale qualora non siano riconosciuti compensi agli stessi amministratori.