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Il piano di razionalizzazione deve motivare la scelta di liquidare la società partecipata

La recente sentenza del TAR Sicilia n. 964/2022 si è incentrata sull’importanza della documentazione a corredo del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate (art. 20 D. Lgs. 175/2016), evidenziando l’essenzialità delle motivazioni in essa esplicitate ai fini delle decisioni circa il mantenimento o la dismissione delle società. Il caso affrontato dai giudici amministrativi ha riguardato un Comune che, in sede deliberativa, ha recepito un emendamento finalizzato ad approvare la scelta di porre in liquidazione una partecipata, nonostante l’attività istruttoria propedeutica all’atto avesse rilevato i presupposti per il mantenimento della stessa. Proprio la mancanza di motivazione a sostegno della decisione consiliare, ha indotto il Tribunale ad accogliere il ricorso della società, annullando i provvedimenti impugnati; i giudici hanno infatti evidenziato come “Tale adempimento (ossia la relazione tecnica e nel caso di specie il suo adeguamento a seguito dell’emendamento) viene previsto dall’art. 20 cit. come corredo necessario del piano di razionalizzazione (“[i] piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica”); esso “è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell’Ente. A tal fine, la relazione tecnica dovrebbe contenere ogni dato e/o elemento di dettaglio necessario all’esercizio del controllo esterno affidato alla magistratura contabile sulle scelte di mantenimento della partecipazione o sulle misure di razionalizzazione impiegate” (Corte dei Conti Toscana, Sez. controllo, 25 febbraio 2022 n. 13).
Ma la motivazione che sorregge la contestata determinazione finale non è stata esternata né nella relazione tecnica, né, in ogni caso, nell’emendamento, non risultando affatto in essi le ragioni per le quali si è ritenuto sussistere il parametro di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) e le ragioni per le quali, a fronte di ciò, il Consiglio abbia optato per la liquidazione anziché per altre soluzioni.”