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Governance partecipate: le valutazioni tecniche sono strumentali alle scelte politiche

La recente deliberazione n. .302/2025/PASP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, contiene un’importante sottolineatura circa il rapporto tra le verifiche e le valutazioni tecniche riguardanti gli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e le scelte politiche in merito all’approvazione di tali interventi. Queste ultime hanno un ruolo sovraordinato rispetto all’attività istruttoria condotta dagli uffici preposti. L’insieme delle disposizioni di cui all’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) ed al D. Lgs. 175/2016 (TUSP) attribuisce al solo organo consiliare la competenza a valutare e decidere se l’acquisizione di una nuova partecipazione è effettivamente coerente con la stretta necessità del perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e con tutte le altre condizioni previste dal TUSP.

Nel merito, la richiamata deliberazione, che replica il medesimo orientamento per una pluralità di comuni coinvolti nella stessa operazione, esprime parere negativo in relazione all’acquisizione indiretta di una partecipazione per il tramite di un aumento di capitale della società partecipata direttamente dal comune istante, riservato ad un soggetto terzo che sottoscriverebbe tale aumento conferendo le quote di partecipazione di una nuova società (che diverrebbe partecipata indiretta dell’ente). Alla base del parere negativo espresso dai magistrati contabili, vi sono: l’assenza di motivazioni in termini di compatibilità con i fini istituzionali; il riscontro di ragioni che riguardano essenzialmente vantaggi di tipo finanziario e una convenienza economica immediata di tipo speculativo; il mancato affidamento di un servizio correlato all’acquisizione della partecipazione indiretta.

Particolarmente incisivo il monito della Sezione regionale della Corte dei conti circa l’importanza del controllo riservato alla magistratura contabile in un contesto in cui la valutazione di natura politica ha un ruolo essenziale e non sostituibile; di seguito si riporta stralcio della deliberazione in oggetto: “nel caso di specie, l’attività di controllo (della Corte dei conti ex art. 5 D. Lgs. 175/2016, ndr) è tutt’altro che sproporzionata e ridondante, come potrebbe prima facie sembrare, in quanto si misura con una operazione commerciale nella quale la volontà dell’Ente rischia di essere ridotta a mero adempimento formale e a sostanziale irrilevanza seguendo il portato ideologico di una concezione che delega all’efficientismo tecnicistico i fini pubblici sottraendoli alla trasparenza necessaria delle decisioni nelle democrazie locali.

Tags: Governance società partecipate, Revisione periodica partecipate