Nella recente deliberazione n. 84/2026/PAR della Corte dei conti Lombardia, i magistrati contabili analizzano una articolata situazione presentata da un Comune, che chiede se sia possibile procedere alla vendita autonoma della propria partecipazione in una società a capitale misto pubblico privato (in cui sono presenti altri soci pubblici), nonostante precedenti intenzioni di vendita congiunta con altri gli enti, per massimizzare l’incasso grazie a un’offerta ricevuta dal socio privato.
Rilevata l’assenza di vincoli statutari o patti parasociali, la Sezione regionale della Corte dei conti evidenzia come l’amministrazione disponga della libertà di cedere le quote, purché la scelta sia sostenuta da una motivazione analitica che valuti gli interessi strategici e patrimoniali del Comune: “In assenza, dunque, di vincoli negoziali (statuto o patti), l’Amministrazione può assumere la decisione che ritiene più opportuna (mantenere la partecipazione, vendere singolarmente le proprie quote, vendere le quote congiuntamente agli altri comuni), motivando analiticamente (il riferimento è all’obbligo specifico previsto per l’acquisto ai sensi dell’art. 5 Tusp) le proprie scelte tenendo conto delle diverse condizioni di contesto”.
La Sezione effettua altresì una ricognizione delle modalità di vendita della partecipazione, richiamando le disposizioni degli artt. 10 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e precisando che, nel caso dell’art. 10, l’amministrazione alienante è tenuta a prevedere una selezione dell’acquirente “nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione” e solo in casi eccezionali la negoziazione diretta, mentre la procedura di cui all’art. 24 presuppone il mancato esito della prima, stabilendo che la dismissione, ai sensi dell’art. 2347 quater c.c., avvenga, nell’ordine, con offerta di opzione ad altri soci, con collocamento presso terzi o con rimborso da parte della stessa società attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, addivenendosi, in caso di esito negativo, alla liquidazione della società se mancano utili e riserve disponibili o non possa ridursi il capitale sociale (comma 6 dell’art. 2347 quater c.c.) o in caso di società unipersonale.
Su tale ultimo punto affrontato (modalità di vendita della partecipazione), la Sezione regionale della Corte dei conti precisa che, non essendo argomento oggetto del quesito posto dal Comune (che verteva sull’autonomia decisionale della scelta di cedere le proprie quote), “non si applica, né è altrimenti invocabile, la clausola di esonero della colpa grave di cui all’art. 2, comma 2, della legge 1/2026”. Ricordiamo che tale disposizione, di recentissima introduzione, esclude la gravità della colpa per gli atti adottati dagli enti locali in conformità ai pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
