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Gestione attiva della liquidità del Comune: ammessa solo nei casi previsti dal legislatore

Con la recente deliberazione n. 116/2021 PAR, resa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, i magistrati contabili ripercorrono il quadro normativo vigente relativo alle possibilità di impiego fruttifero temporaneo di disponibilità di cassa di un comune. L’ente in questione era ricorso alla funzione consultiva della Corte dei conti ponendo una richiesta concernente “la possibilità di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria (gestione attiva della liquidità) al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria”.

Rispetto a tale richiesta, la Sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto ha evidenziato come, fino al 31.12.2021, siano in vigore le previsioni dell’art. 35 della L. 1/2012, che hanno disposto la sospensione del sistema di Tesoreria mista, limitando a pochissimi casi, le possibilità di impiegare fondi al di fuori del circuito del tesoriere unico centrale; tali casi sono stati richiamati dalla circolare del MEF n. 11 del 24/03/2012 e riguardano: “i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico”.