Con deliberazione n. 77/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ligure ha ribadito l’impossibilità di riconoscere l’incentivo previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell’Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023.
Invero, secondo univoci orientamenti giuscontabili (cfr. SRC Lombardia, n. 120/2025/PAR e n. 128/2025/PAR, SRC Campania n. 125/2025/PAR, SRC Veneto n. 14/2025/PAR, SRC Toscana n. 3/2024/PAR e n. 196/2023/PAR), il discrimine per il riconoscimento degli incentivi in oggetto è costituito dalla natura delle attività e funzioni concretamente esercitate, comunque rientranti fra quelle dettagliate dalla norma, dovendosi avere riguardo alla natura squisitamente tecnica – ossia concernente l’applicazione pratica e strumentale di competenze di edilizia e costruzioni e di valutazione della congruità di offerte, della gestione delle fasi di gara, di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori – funzionalizzata in modo specifico alla singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture quale elemento di differenziazione caratterizzante le attività incentivabili ai sensi dell’art. 45 D.lgs. n. 36/2023 rispetto a quelle non ammissibili a detta forma di incentivazione.
Il perimetro di operatività della norma comporta dunque la correlativa esclusione di “tutte quelle attività procedimentali che, pur necessarie al fine del buon esito delle procedure, non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione” (SRC Lombardia, n. 120/2025/PAR) e, conseguentemente, di “ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa” (SRC Toscana n. 196/2023/PAR).
Tale orientamento è suffragato anche dal collegamento diretto tra l’incentivazione e l’onere gravante sulle singole procedure stabilito dall’art. 45, primo comma, che pone la spesa per gli incentivi a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento (cfr. Sezione delle autonomie, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG: “la ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure”).
Corollario del criterio generale di riconoscimento degli incentivi, in coerenza con gli orientamenti consolidati, è che le attività finanziarie, nonostante l’indubbia rilevanza, il grado di complessità, e il carattere necessario in senso lato al buon fine della procedura, non possedendo natura tecnica direttamente connessa a una specifica procedura ma afferendo in generale a qualsiasi procedimento, non risultano soddisfare il requisito fondamentale di accesso all’incentivazione stabilito dalla legge, restandone pertanto escluse.
La Sezione ha però anche opportunamente ricordato che gli incentivi tecnici di cui al Codice dei contratti vanno riconosciuti indipendentemente dal profilo professionale “tecnico” o “amministrativo” ricoperto dal dipendente impiegato nell’affidamento, dato che ciò che rileva è la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale, quindi anche se esplicata da collaboratori amministrativi.
Quindi, la norma non richiede un espressa qualifica “tecnica “del soggetto, ma dal suo tenore letterale può agevolmente evincersi che tale qualifica sia invece necessaria per le attività oggetto di incentivazione”.
