Come noto, la sottoscrizione definitiva dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto e dell’Area delle Funzioni Locali relativi al triennio 2022-2024 (avvenuta lo scorso 23 febbraio) ha accesso i riflettori sul tema dei soggetti titolari delle relazioni sindacali presso le singole amministrazioni.
La mancata firma della CGIL induce infatti molte amministrazioni ad interrogarsi sul contegno da tenere allorquando si dovrà nei prossimi giorni avviare la contrattazione decentrata, considerata anche la novità della questione, che mai si era posta in nessuna delle procedenti tornate contrattuali.
Sull’argomento si è espressa quest’oggi l’Aran, la quale ha evidenziato che le norme contrattuali rispettivamente del CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell’Area Funzioni locali non lasciano dubbi al riguardo. In particolare:
1. con riferimento al personale non dirigente, l’art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.”
2. con riferimento al personale dirigente, l’art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026, prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.[…]”.
Pertanto, dall’entrata in vigore dei nuovi CCNL 2022-2024, avvenuta il 24 febbraio 2026, saranno ammessi alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni sindacali firmatarie dei medesimi CCNL, indipendentemente dal fatto che il negoziato sia già stato avviato o che lo stesso venga avviato successivamente alla firma del nuovo CCNL.
E lo stesso dicasi anche per le altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc), come espressamente previsto dalle su richiamate clausole contrattuali.
Sotto tale profilo, precisa l’Agenzia, non rilevano né le sentenze di primo grado richiamate nei molti quesiti pervenuti, peraltro non definitive, né le sentenze della Corte Costituzionale che sono più volte intervenute sull’art. 19 della legge 300/1970, le quali non determinano alcun effetto nell’ambito del lavoro pubblico in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3095/2018 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, su cui si fondano le clausole contrattuali sopra richiamate, è norma speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori.
Da ultimo, viene ricordato che ai sensi dell’art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
