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Efficientamento energetico e sviluppo territoriale: slitta il termine per l’avvio lavori

La legge di bilancio 2020 ha previsto, al comma 29, l’assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi destinati ad opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

I successivi commi dal 30 al 37 della L. 160/2019 prevedono modalità e criteri di assegnazione e fissano al 15 settembre di ciascun anno il termine ultimo per l’avvio dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno.

Già in sede di conversione in legge del DL Semplificazioni era stato presentato un emendamento, non approvato, teso a prorogare il termine del 15 settembre ed oggi, a ridosso della scadenza, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali i Ministeri dell’Interno e dell’Economia si sono impegnati a procedere con il rinvio a fine ottobre di detto termine.

Ricordiamo che il D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” prevede, all’art. 47, un incremento per l’anno 2021 del fondo (c.d. “risorse per piccole opere”) di cui al citato comma 29 di ulteriori 500 milioni.