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Ecco la bozza del DL Covid: nuove regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici

Come preannunciato ieri dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, nel nuovo decreto Covid in corso di approvazione in queste ore ci sarà anche un articolo (l’art. 10) contente una serie di misure dedicate allo “sblocco” dei concorsi pubblici.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, si legge nella bozza del provvedimento, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
c) una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale
”.

In ragione del numero di partecipanti, inoltre, le amministrazioni pubbliche potranno prevedere “l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

In ogni caso, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, gli enti dovranno fare ricorso a modalità semplificate di svolgimento delle prove.

In particolare, per le procedure concorsuali i cui bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche dovranno prevedere “l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2”.

Qualora, però, la procedura selettiva vera e propria non sia ancora iniziata, le amministrazioni potranno prevedere “la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale”.

Per le procedure concorsuali i cui bandi verranno pubblicati solo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (ma comunque fino al permanere dello stato di emergenza), le amministrazioni potranno poi “altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)”.

Dal 3 maggio 2021, però, sarà “consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”.