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DL “Reclutamento”: possibile futuro superamento del tetto del salario accessorio per i dipendenti pubblici

C’è anche il possibile superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici nel provvedimento varato quest’oggi dal Consiglio dei Ministri, ma ciò potrà avvenire solo «compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica» e «secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

Viene modificata fin da subito, invece, la disciplina delle progressioni verticali nel pubblico impiego. Con una modifica dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, si prevede infatti che «le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell’assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché dal numero e della tipologia degli incarichi rivestiti».

Cambia anche la disciplina della mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del già cit. D.Lgs. n. 165/2001. Il previo assenso al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza, infatti, diviene necessario soltanto «nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente». Viene fatta salva, tuttavia, la possibilità per l’ente «di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione».