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Decreto PNRR 3: ok all’aumento degli incarichi dirigenziali a termine ma niente ampliamento delle facoltà assunzionali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha approvato ieri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo si compone di tre parti:

  • revisione del sistema della governance del PNRR;
  • rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
  • attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.

Come preannunciato nei giorni scorsi, tra le misure finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi PNRR e dei soggetti attuatori, ve ne sono alcune che riguardano direttamente gli enti locali.
Ci riferiamo in particolare all’innalzamento fino al 50% (oggi il tetto è al 30%) della percentuale massima di incarichi dirigenziali “a contratto” (ex art. 110, comma 1, del TUEL) conferibili dagli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR; all’introduzione di una deroga al meccanismo di risoluzione automatica degli incarichi ex artt. 90 e 110 TUEL in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie; all’introduzione della possibilità per gli enti locali che rispettano determinati requisiti di incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale; alla possibilità di prevedere in sede regolamentare l’erogazione, relativamente ai progetti del PNRR, dell’incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti stessi.

Le norme relative alla sterilizzazione completa degli effetti dei rinnovi contrattuali ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali, inizialmente incluse nelle bozze, saranno invece affrontate in un prossimo decreto che deve ancora essere affinato.