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Costituzione società non in linea con i parametri TUSP: imprescindibili le motivazioni dell’ente socio

Si colgono interessanti spunti nella recente deliberazione n. 164/2025/PASP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana con riferimento alla costituzione di una nuova società ad intera partecipazione di un comune, funzionale all’erogazione di servizi strumentali all’ente socio.

Nella formulazione del parere di competenza, ai sensi del c. 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016, i magistrati contabili rilevano solo in parte l’assolvimento degli oneri istruttori finalizzati alla costituzione della nuova società.

Tra gli elementi di maggiore criticità, segnalano la mancata dimostrazione (attraverso il business plan, trattandosi di nuova società) del rispetto del parametro relativo al conseguimento del fatturato medio al di sopra del milione di euro, secondo quanto previsto dalla lett. d) del c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016; di seguito lo stralcio delle osservazioni della Corte dei conti: “Da ultimo, sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l’acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione. Ne consegue che, prima di effettuare la scelta di diventare socio, sarebbe auspicabile che l’Ente desse conto di aver effettuato adeguate valutazioni con riguardo, in particolare, al parametro individuato dall’art. 20, comma 2, lett. d), concernente le “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”.
Tali elementi, se confermati, potrebbero configurare condizioni di criticità ai sensi dell’art. 20, comma 2, del TUSP, e richiedere una valutazione attenta già in fase di costituzione della società.

L’aspetto interessante delle indicazioni formulate dai magistrati contabili riguarda la sollecitazione a condurre adeguate valutazioni rispetto al mancato rispetto del parametro del fatturato; in tal senso ne deriva che tale condizione, in linea con gli orientamenti che si stanno consolidando negli ultimi anni, non appare più un elemento insormontabile per la costituzione (o il mantenimento) di società che non la rispettino ma un aspetto da motivare attentamente ed approfonditamente al fine di dimostrare l’efficacia e l’economicità delle soluzioni gestionali che l’ente socio intende perseguire attraverso la propria partecipata.

Nella medesima deliberazione n. 164/2025/PASP, si coglie un ulteriore elemento di raccomandazione riguardante la costituzione della nuova società oggetto di verifica: la presenza di previsioni statutarie che ammettono la possibilità di acquisire partecipazioni non societarie, quali ad esempio fondazioni di partecipazioni che, tuttavia, possano consentire di partecipare, indirettamente, ad altre società di capitali. Tale previsione, rilevano i magistrati contabili, si pone in contrasto con le disposizioni del c. 5 dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, il quale impone che le società controllate da enti pubblici che erogano servizi strumentali ai propri soci, non possano costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società.

Tags: Costituzione società, Soglia fatturato società partecipate