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Costituzionalmente legittima la procedura “rinforzata” per gli affidamenti in house

Con sentenza n. 100/2020 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla procedura di valutazione preliminare degli affidamenti in house providing introdotta dal c. 2 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

I Giudici costituzionali si sono espressi sulla questione sollevata dal TAR Liguria circa gli adempimenti che il legislatore nazionale ha previsto nel recepire le direttive comunitarie in tema di concessioni ed appalti.

Nello specifico, la normativa italiana prevede che le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Tali passaggi procedurali, non previsti nelle direttive europee, sono stati tuttavia ritenuti pro-concorrenziali (in quanto rendono più gravoso l’affidamento in house) e quindi comunque sostenibili rispetto ai contenuti della legge delega che ha portato all’emanazione del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016).