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Corte dei conti: nessuna deroga per le assunzioni di assistenti sociali effettuate dalle Unioni di comuni

Con deliberazione n. 137/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha escluso che le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali effettuate dalle Unioni dei Comuni con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020, possano andare in deroga ai limiti assunzionali propri delle suddette forme associative (ex art. 1, comma 229, della legge 208/2015).

Ad avviso della Sezione, infatti, mentre alle Unioni di comuni è consentito il “diretto” reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, come previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la mancanza di una puntuale disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, ex art. 1 comma 229 della legge 208/2015, osta alla possibilità stessa di derogare ai predetti limiti. L’ambito di applicazione della disposizione, affermano i Giudici, va dunque ricercato nella sua stessa formulazione. Tale interpretazione appare conforme alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG – attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale -finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni “orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello dell’organizzazione politica”.

Secondo il Collegio la conclusione trova poi ulteriore conferma nella recente pronuncia della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, la quale ha ribadito la soggezione di tali enti locali a specifici vincoli di finanza pubblica ed ha ritenuto che le Unioni di comuni sono “proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento di tali enti”.

Inoltre, conclude il parere, riconoscere la possibilità di introdurre in via interpretativa deroghe agli specifici limiti previsti in materia di spesa per il personale delle Unioni di comuni laddove manchi una espressa previsione normativa che lo consenta risulterebbe in contrasto anche con la finalità di progressiva riduzione della spesa che la costituzione dell’Unione dovrebbe perseguire. L’ambito di applicazione della disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto restringere ovvero ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni o collegare le discipline lo ha previsto espressamente con specifica e puntuale disposizione normativa.

A ben vedere, tuttavia, quella proposta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sarda appare un’interpretazione eccessivamente formalistica, considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del Tuel, i Comuni possono ancora cedere parte delle proprie capacità assunzionali all’Unione cui aderiscono, con conseguente subentro della stessa nel relativo regime assunzionale.

Diversamente opinando, infatti, come al riguardo evidenziato dalla Sezione regionale di controllo del Veneto con deliberazione n. 5/2022/PAR (seppure in riferimento a diversa fattispecie), ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover “comprimere” la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi aggiuntivi concessi dai comuni aderenti.