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Conversione in legge D.L. “Rilancio”: differiti i termini relativi ai contributi per messa in sicurezza e barriere architettoniche

Tra le proposte emendative votate in Commissione Bilancio della Camera nel corso della giornata di ieri segnaliamo l’ulteriore differimento dei termini previsti all’articolo 114 del decreto e relativi alle scadenze delle fasi procedurali che i comuni fino a 1.000 abitanti devono osservare per la stabilizzazione dei contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La contribuzione prevista dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede, a partire dal 2020, un programma pluriennale di investimenti destinati ai comuni fino a 1.000 abitanti. Le scadenze fissate in origine erano già state prorogate dall’articolo 114 ed ora ulteriormente posticipate come di seguito indicato.

Il comune beneficiario e’ tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno. 
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e’ revocato, in tutto o in parte, entro il 15 ottobre, con decreto del Ministro dell’interno.
I comuni beneficiari dei contributi revocati e ridistribuiti sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno.