Skip to content

Conto annuale 2022: pubblicata la circolare della RGS

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato quest’oggi la circolare (la n. 23/2023) recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

Come di consueto, i dati dovranno essere inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel.

I termini della rilevazione sono fissati dall’8 giugno al 22 luglio 2023. Solo per gli enti con sede nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, il termine della rilevazione è differito al 22 settembre 2023.

L’invio dei dati relativi all’anno 2022 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2021.
Riportiamo di seguito l’elenco delle principali innovazioni introdotte con la rilevazione di quest’anno:
• la Scheda informativa 1A è stata arricchita con nuove domande per raccogliere informazioni sul personale appartenente ai gruppi professionali di cui al CCNL Funzioni locali del 16.10.2022 (personale iscritto agli ordini o albi professionali, personale educativo e scolastico, personale della Polizia locale) e con due nuove domande relative all’inidoneità alla mansione del personale della Polizia locale e di quello educativo e scolastico. È stata inoltre aggiornata la sezione delle domande dedicate alla formazione;
• le modalità flessibili di lavoro vengono rilevate nella Tabella 2 con maggiore dettaglio: la causale Telelavoro/Smart working è stata eliminata e sostituita dalle tre distinte causali Lavoro agile, Telelavoro e Coworking. Graficamente la tabella risulta suddivisa in una prima sezione destinata a rilevare le forme contrattuali con cui viene reclutato il personale non a tempo indeterminato (tempo determinato, formazione e lavoro, contratti di somministrazione, LSU/LPU) ed una seconda sezione in cui si raccolgono informazioni sulle modalità flessibili dello svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro agile, Telelavoro, Coworking, Turnazione, Reperibilità) di tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. È stata altresì inserita una casella dove inserire un segno di spunta nel caso in cui i dipendenti a tempo determinato indicati come uomini / anno non siano più in servizio al 31.12. Ciò eviterà il calcolo dell’incongruenza 10 (confronto con la tabella 2A);
• nella Tabella 5 è stata inserita una nuova causale di cessazione denominata “Dimissioni senza diritto a pensione” ed eliminata la causale “Vincitori di altro concorso pubblico”;
• nella Tabella 6, le causali “Personale assunto con procedure art. 35, c.3-Bis, d.lgs. 165/01” e “Personale assunto con procedure art. 20 d.lgs. 75/2017” sono state ridenominate “Personale stabilizzato ex art. 35, c.3-Bis, d.lgs. 165/01” e “Personale stabilizzato ex art. 20 d.lgs. 75/2017”;
• nella Tabella 15 viene richiesto un maggior dettaglio sulle risorse destinate al welfare integrativo, sulla differenziazione del premio individuale e sulle risorse destinate alla contrattazione di sede.
• per avere sempre una situazione aggiornata delle anomalie, per i modelli in fase/stato di acquisizione attiva (AA) o di rettifica attiva (RA), le anomalie vengono calcolate dal processo notturno ad ogni nuovo salvataggio effettuato in SICO.
• nell’ambito della Scheda SICI è stata istituita la nuova voce LEG452 – Totale risorse ricomprese nell’unico importo consolidato non rilevanti ai fini della verifica del limite articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017. Questa voce ricomprende gli incrementi disposti dai CCNL 2016-18 confluiti nel rispettivo unico importo consolidato – ad esempio l’incremento del fondo per la dirigenza delle Funzioni locali individuato dall’articolo 56 del CCNL 2016-18 e ricompreso nell’unico importo 2020 secondo le indicazioni dell’articolo 57, comma 1, lettera a) – così come gli incrementi determinati dall’armonizzazione del personale ex-provinciale transitato nelle amministrazioni regionali secondo le indicazioni dell’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, anch’esso per le quote precedenti il citato CCNL confluito nell’unico importo consolidato. Questa voce è stata creata per consentire i controlli operati dalla incongruenza 15, poiché tali voci non sono puntualmente identificabili in sede di tabella 15 e pertanto si rende necessaria la loro valorizzazione in sede di scheda SICI;
• nella Scheda SICI è stata eliminata la domanda che rileva il numero di posizioni organizzative previste dall’ordinamento (ORG365);
• per il solo comparto delle Funzioni locali, sono state identificate in due specifiche voci (ORG453 e ORG454) gli incarichi di posizione organizzativa del personale con contratto di lavoro part-time e/o in convenzione con altri comuni o con l’Unione di comuni; pertanto, le voci preesistenti (ORG145, ORG136, ORG160, ORG179, ORG154, ORG161) a decorrere da quest’anno rilevano esclusivamente gli incarichi di posizione organizzativa del personale con contratto a tempo pieno e non in convenzione con altri enti;
• la sezione PRD della Scheda SICI è stata completata, con riferimento al personale non dirigente, con tre domande (PRD455, PRD456 e PRD457) riferite alla differenziazione del premio individuale;
• nella Tabella 15 le novità riguardano in particolare gli aggiornamenti previsti per i fondi per la contrattazione integrativa a seguito dei CCNL 2019-2021 del personale non dirigente (Funzioni centrali, Comparto sanità, Funzioni locali, Istruzione e ricerca), mediante la annotazione degli incrementi di volta in volta previsti (es. voce F20K per le Funzioni locali);
• sempre nella Tabella 15, con riferimento al personale non dirigente, è stata prevista per tutti i comparti di contrattazione la voce di rilevazione F16L – Articolo 11, comma 1, lettera b) DL n. 135/2018 – Incremento accessorio conseguente ad assunzioni effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali; in tale voce vanno anche ricompresi, in quanto la copertura della retribuzione accessoria è puntualmente individuata dalla relativa norma, gli incrementi derivanti a. dalle stabilizzazioni operate ex art. 20 del Dlgs 75 del 2017 e b. gli incrementi per assunzioni a tempo determinato effettuate ex articolo 1 del decreto legge n. 80/2021 il cui costo risulta incluso nel quadro economico del progetto con relativo rimborso sulle risorse del PNRR;
• cessa infine la rilevazione degli incentivi per quote di progettazione ad esaurimento regolate dall’articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006 per opere iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 (eventuali quote residue andranno rilevate alla voce F00N – Incentivi funzioni tecniche), nonché la voce di recupero buoni pasto non utilizzati nel 2020, non più vigente.