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Conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza espletamento di procedure comparative

Con la recente deliberazione n. 66/2020/REG, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ricordato come la giurisprudenza contabile abbia ormai da tempo tipizzato i casi – eccezionali e specifici – in cui è possibile derogare alla regola generale del ricorso a procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti estranei all’amministrazione.

E’ infatti possibile prescindere dalle procedure comparative solo in circostanze del tutto particolari, e cioè: procedura concorsuale andata deserta; unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza (vd., ex multis, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 34/2018/REG).

Ciò posto, la previsione regolamentare per cui si procede al conferimento di incarichi in via diretta, nell’ipotesi di “prestazioni dei soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali”, appare generica e non conforme ai parametri di eccezionalità, che devono contraddistinguere il ricorso all’opera di soggetti esterni; la fattispecie in esame, difatti, può integrare il presupposto dell’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e/o il verificarsi di uno degli altri casi eccezionali, sopra evidenziati, quali una precedente procedura concorsuale andata deserta e l’assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di ricorrere ad un soggetto esterno.

Anche l’ipotesi di deroga collegata alla “necessità di avvalersi di prestazioni altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall’Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l’individuazione degli incaricati, purché l’urgenza non derivi da fatto imputabile all’Ente” appare non conforme ai principi di concorsualità, trasparenza e pubblicità. Secondo giurisprudenza di questa Corte, difatti, l’eventuale realizzazione di progetti o iniziative assistiti dal finanziamento di altri soggetti pubblici o dall’Unione Europea (che richiedono la necessità di un collaboratore esterno) non possono costituire situazioni tali da rendere impossibile l’esperimento di procedure selettive per la scelta del collaboratore (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 24/2019/REG).

La fattispecie in parola, difatti, ben potrebbe rientrare in un’ipotesi, più generale, di assoluta urgenza non determinata dall’Ente, da cui possa derivare l’imprevedibile necessità della collaborazione, senza poter esperire preventivamente una procedura comparativa.