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Compensi spettanti al personale di PL impegnato in servizi operativi esterni connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Nel fornire riscontro ad una articolata richiesta di parere concernente il trattamento economico da corrispondere al personale della polizia locale coinvolto nell’attività di monitoraggio ed attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell’epidemia da COVID – 19 (e in particolare di quello incaricato di posizione organizzativa), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (con deliberazione n. 107/2020/PAR) ha confermato anzitutto la tendenziale possibilità di cumulo dell’indennità di ordine pubblico con quella di servizio esterno disciplinata dall’art. 56-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018, affermando in proposito che, in assenza di un’armonica ed organica disciplina della tematica nella sede sua propria, vale a dire quella contrattuale, si deve ritenere che le circolari del 10 dicembre 2004 del Dipartimento di pubblica sicurezza e del 6 aprile 2020 del Capo della Polizia possano, nella sola attualità della situazione di emergenza, costituire utili parametri di riferimento in materia.

Con la medesima delibera la Sezione ha poi affrontato l’ulteriore problema della riconoscibilità dello straordinario prestato ai sensi dell’art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al personale di polizia locale titolare di posizione organizzativa.

In proposito il Collegio ha evidenziato che la richiamata previsione legislativa di cui art. 115 del D.L. n. 18 del 2020 opera ex se, indipendentemente dalla fonte negoziale, che, peraltro, all’art. 18, comma 1, lettera h), contiene una clausola generale aperta (“1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: […] h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: […]”) non preclusiva all’erogazione di ulteriori “trattamenti accessori” se aventi fondamento in previsioni di legge. D’altra parte, l’utilizzo della parola “possono”, in relazione all’erogazione di tali compensi aggiuntivi, individua una facoltà e non obbligo per l’Amministrazione, e ciò va evidenziato anche in relazione al fatto che l’applicazione dell’art. 115 del D.L. n. 18 del 2020 in esame, da parte dell’Amministrazione, deve essere comunque tale da garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio, come espressamente ribadito dall’ultimo inciso del già citato primo comma, nonché degli altri vincoli finanziari non espressamente derogati.

Su quest’ultimo punto, tuttavia, riteniamo opportuno attendere le indicazioni ufficiali che dovrebbero essere fornite a breve dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, una volta acquisiti dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ulteriori chiarimenti.