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CCNL 2022-2024: doppio aumento per l’indennità di risultato dei Segretari comunali e provinciali

In data odierna sono stati pubblicati sul sito dell’Aran due interessanti pareri concernenti l’applicazione dell’ultimo CCNL dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio scorso.
Tali orientamenti applicativi vertono in particolare sulle modalità di determinazione e di utilizzo delle risorse annualmente destinate alla retribuzione di risultato dei Segretari comunali e provinciali.
Ve li riportiamo di seguito.

CCNL 2022-2024. Gli ulteriori incrementi previsti dall’art. 40 del nuovo CCNL area FL siglato il 23.02.2026 sono aggiuntivi rispetto agli importi annualmente destinati dagli enti ai sensi del precedente art. 39, entro i limiti percentuali ivi previsti?
L’art. 40 del nuovo CCNL area FL 2022-2024 prevede due tipologie di ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali:
• Risorse in misura pari allo 0,80% del monte salari di ente riferito ai segretari comunali e provinciali dell’anno 2021 a decorrere dal 1/1/2024: tali risorse vanno considerate alla stessa stregua degli incrementi contrattuali dei Fondi risorse decentrate previsti dai contratti collettivi nazionali; infatti, si tratta di risorse poste a carico del rinnovo contrattuale nazionale, le quali vanno obbligatoriamente stanziate e destinate senza soggiacere ai limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017; tali risorse possono essere anche destinate, in tutto e in parte, a welfare.
• Risorse fino allo 0,22% del monte salari di ente riferito ai segretari comunali e provinciali dell’anno 2021, in base alle previsioni di cui all’art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025). La misura di tale ulteriore stanziamento, che si aggiunge a quello già previsto dall’art. 61, comma 3 del CCNL 16/7/2024, è definita annualmente dagli enti, in base alla propria capacità di bilancio, entro il suddetto limite dello 0,22%. Anche a tali risorse non si applica il limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. N. 75/2017.
Si chiarisce, inoltre, che le suddette due tipologie di risorse sono aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle, destinate a retribuzione di risultato, decise autonomamente da ciascun ente i sensi dell’art. 39 del CCNL del 23/02/2026, entro i limiti percentuali ivi previsti, e soggiacenti ai limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017.
Per il monte salari di ente posto a base dei calcoli delle diverse percentuali di incremento di cui sopra, deve farsi riferimento a quanto dichiarato nelle comunicazioni al conto annuale RGS.

CCNL 2022-2024. Le risorse pari allo 0,80% del monte salari anno 2021, di cui all’art. 40, comma 1 del CCNL del 26/02/2026 area FL, possono essere destinate anche a Welfare? In caso affermativo, chi decide tale destinazione a welfare? Le somme erogate sotto forma di welfare vanno correlate alla valutazione del segretario?
Si, le risorse di cui all’art. 0,80% possono essere destinate in tutto o in parte anche ad welfare per espressa previsione dell’art. 40 del CCNL area FL siglato il 23.02.2026. La destinazione è decisa dall’ente, fermo restando che i criteri dei piani di welfare in base ai quali attribuire lo stanziamento dedicato a welfare formano oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. l) del suddetto CCNL. Le somme erogate sotto forma di welfare non possono essere correlate alla valutazione del segretario poiché, come è noto, non si applicano alla pubblica amministrazione le norme – previste per il settore privato – che consentono la conversione dei premi in welfare.

Tags: Retribuzione di risultato, Segretari comunali, Welfare integrativo