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Aran: pubblicato il nuovo Rapporto sul monitoraggio della contrattazione Integrativa nel lavoro pubblico

In data odierna l’Aran ha pubblicato il suo dodicesimo Rapporto sul monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico, relativo agli anni 2023 e 2024. Il Rapporto, redatto ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, analizza l’attività negoziale nelle sedi di contrattazione integrativa ed offre una panoramica dettagliata e un’analisi comparativa dei dati.

Il Rapporto si divide in due parti: nella prima parte, viene svolta un’analisi generale sulle risultanze dell’anno 2024; nella seconda parte, si approfondiscono, con un’analisi di maggior dettaglio, i contenuti dei contratti pervenuti nel 2023.

Dal Rapporto sono emersi alcuni dati interessanti sugli enti appartenenti al comparto delle Funzioni Locali.

Nel 2024, infatti, nelle Funzioni Locali si è registrato un significativo aumento dell’attività negoziale (pari al 10%), con una certa preponderanza per i CI a carattere economico (63%), fatta eccezione per la dirigenza, dove i contratti di tipo normativo e quelli di tipo economico hanno avuto sostanzialmente lo stesso peso (rispettivamente al 47% e 50%).

Il monitoraggio dettagliato del 2023, incentrato sul personale non dirigente, ha invece confermato una contrattazione ad ampio spettro su quasi tutte le materie contrattabili, ma evidenziando purtroppo un nuovo incremento della tendenza a contrattualizzare materie che non lo sono (6% contro l’0,8 % della rilevazione precedente).

Come se si fosse parzialmente interrotta la tendenza, osservata negli ultimi anni, ad una migliore definizione e ripartizione delle materie di contrattazione rispetto a quelle oggetto di altri livelli di relazioni sindacali operata dai CCNL 2016/2018 (e nei fatti continuata con i CCNL 2019/2021).

A tal proposito vale allora la pena rammentare che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

Tags: Aran, Contrattazione integrativa