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Applicazione delle misure in materia di obbligo vaccinale ai titolari di cariche pubbliche elettive

La disposizione che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS -CoV-2 agli ultra cinquantenni è rivolta alla generalità della popolazione appartenente a quella fascia di età, a nulla rilevando la eventuale qualifica professionale posseduta. Ne sono destinatari, dunque, tutti i soggetti (cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), anche quelli lavorativamente “inattivi”.

Proprio per tale ampio campo di applicazione la disciplina sanzionatoria introdotta con il richiamato decreto-legge, sebbene mantenga in capo ai datori di lavoro pubblici e privati specifici obblighi di controllo, ne introduce di nuovi, attraverso l’utilizzo delle informazioni in possesso del Ministero della salute, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero all’Agenzia delle entrate.

Il quadro sopra sinteticamente profferto induce dunque a ritenere, ad avviso dello scrivente Ufficio, che anche ai titolari di cariche elettive e dunque anche ai Consiglieri Comunali che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non siano in possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione, sia precluso l’accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione.

È quanto precisato in una Nota del Capo Ufficio Legislativo del Ministro per la PA in risposta ad una richiesta di parere avanzata dall’Anci.