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Al presidente del collegio dei revisori spetta la maggiorazione dei compensi

Al Presidente del collegio dei revisori spetta la maggiorazione del 50 per cento del compenso rispetto ai componenti e l’incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all’articolo 235, comma 1, del testo unico.

Sono queste le conclusioni cui è giunto il Ministero dell’Interno con un recente parere dell’8 luglio 2022.

Circa la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, precisa il Ministero, l’articolo n. 241 del testo unico n. 267 del 2000 al comma 1 rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. Il successivo comma 4 prevede invece espressamente che: “Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”. Il coordinato disposto delle predette norme per nulla contrastanti ma complementari dispone pertanto l’obbligatorietà per l’ente locale di prevedere la maggiorazione del 50 per cento del compenso del Presidente rispetto ai componenti.

Per quanto riguarda l’altro quesito circa il divieto per i revisori di svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale, come prescritto nell’articolo 235, comma 1, del testo unico n. 267 del 2000, il parere ricorda che la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all’estrazione a sorte da parte della Prefettura dall’elenco dei revisori degli enti locali. Ne consegue pertanto che l’incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all’articolo 235, comma 1, del testo unico.