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Accantonamento fondo perdite partecipate: è sempre escluso il ripiano automatico

Con la recente deliberazione n. 63/2020 PRSE della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, i magistrati contabili ribadiscono che gli accantonamenti che gli enti soci sono tenuti ad effettuare a fronte delle perdite registrate dalle proprie società partecipate (art. 21 D. Lgs. 175/2016) hanno la finalità di responsabilizzare gli stessi enti sul monitoraggio di tali società, evitando ogni automatismo nell’erogazione di trasferimenti con finalità di ripiano.

In tal senso, la Sezione di controllo piemontese ha rammentato come la norma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), preveda che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante sia tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Con tale accantonamento viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Come precisato dalla giurisprudenza contabile, segnalano i magistrati, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. (…) L’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza contabile). (…) L’introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell’ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate. (…) Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio”.