Come noto l’art. 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce che, “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci […] è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni […] in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”, e alle lettere dalla (a) alla (i) fissa le misure percentuali da applicarsi ai comuni in ragione della fascia demografica in cui si collocano.
Ma come si interpreta l’espressione “ultimo censimento ufficiale” contenuta nella disposizione appena richiamata? Si deve fare riferimento alla popolazione legale risultante dal D.P.R. 20 gennaio 2023, richiamato dall’art. 1, comma 236-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oppure ai dati annuali del censimento permanente pubblicati dall’ISTAT ai sensi del comma 236 del medesimo articolo?
Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria (deliberazione n. 75/2026/PAR), la norma alla quale occorre guardare per la determinazione delle indennità degli amministratori locali non può che essere quella generale, recata dal comma 236, che, in punto di metodo, contiene già al suo interno il criterio ermeneutico che ne determina l’applicazione – statuendo espressamente che “i dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all’ammontare della popolazione” – e che, nel merito, stabilisce che i dati da prendere a riferimento consistono precisamente nei “risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno precedente” pubblicati con cadenza annuale dall’ISTAT nel proprio sito istituzionale.
Pertanto, l’individuazione del “censimento permanente della popolazione” deve avvenire attraverso il riferimento alla norma che lo disciplina, collocata nell’articolato della medesima legge di bilancio 2018 appena pochi commi prima del ridetto comma 236, ossia al comma 227, che attribuisce all’ISTAT il compito di effettuare il censimento permanente ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale, a sua volta, individuando il censimento della popolazione in quello normato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, indica che esso è effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
“variazioni del dato demografico intervenute in costanza di mandato”.
Ciò detto, ove in corso di mandato si verifichino delle variazioni della fascia demografica di appartenenza dell’ente locale, il Collegio ritiene doveroso procedere alla immediata rideterminazione dell’indennità di funzione spettante al Sindaco e agli altri amministratori locali.
