In relazione all’adempimento di analisi e revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016, da completarsi entro fine anno, riscontriamo un’importante raccomandazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, formulata nella recente deliberazione n. 315/2025/VSG: la predisposizione delle schede di sintesi contenute nel modello approntato dal MEF non esaurisce l’onere motivazionale a carico degli enti soci circa il mantenimento o l’adozione di misure di razionalizzazione delle proprie partecipate. Le scelte dell’Amministrazione devono altresì essere riprese ed illustrate nella relazione tecnica di accompagnamento prevista dal legislatore al c. 2 dell’art. 20 del TUPS.
Di seguito si riporta stralcio dell’indicazione formulata dai magistrati contabili:
“venendo alla disamina del piano di razionalizzazione da ultimo adottato dal Comune, il Collegio ritiene di dover anzitutto svolgere i seguenti rilievi di carattere generale.
Va in primo luogo ricordato che, in forza dell’art. 20, co. 2 del TUSP, i piani di razionalizzazione devono essere “corredati di un’apposita relazione tecnica”, la quale costituisce la sede più idonea per la ricostruzione delle valutazioni giuridiche ed economiche poste alla base degli esiti dell’attività di revisione formalizzati nel piano. In particolare, tale relazione tecnica deve riportare un quadro analitico per ciascuna società, offrendo non solo i principali dati inerenti all’attività svolta dalla società (al fine di consentire le necessarie valutazioni in relazione all’osservanza dell’art. 4 del TUSP), alla sua organizzazione e al suo andamento economico, ma anche un’analisi critica degli eventuali fattori di rischio per il suo equilibrio finanziario. Ciò nell’ottica di rendere comprensibile il percorso motivazionale sotteso alle scelte (mantenimento, dismissione, azione di contenimento dei costi) adottate dall’ente in relazione a ciascuna delle partecipazioni. La relazione deve altresì esplicitare modalità e tempistiche di attuazione del piano.
Nel caso in esame, avendo riguardo alla documentazione in atti, non risulta che la delibera adottata dell’Ente sia supportata dalla predetta relazione tecnica.
Tale carenza non si presta ad essere colmata delle sole risultanze delle schede di rilevazione MEF allegate al piano (all. A), compilate dall’Ente in relazione a ciascuna delle partecipazioni, atteso che la forma schematica e sintetica delle schede stesse non si adatta alla necessità di approfondire con l’opportuna analiticità la situazione delle singole società (cfr. Sezione contr. Marche, deliberazione n. 12/2025/VSG).
Alla luce di quanto sopra, la Sezione raccomanda al Comune …., per il futuro, di motivare compiutamente le scelte adottate in sede di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, predisponendo a tal fine un’adeguata relazione tecnica, ove dovranno essere esplicitate le valutazioni compiute dall’Amministrazione nel verificare la sussistenza o meno di situazioni implicanti l’adozione di misure di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, co. 2 del TUSP, nonché, più in generale, le valutazioni, anche economiche, sottese alle scelte discrezionali adottate nel piano.”
La raccomandazione della Corte dei conti si colloca in un quadro di orientamenti sempre più frequenti negli ultimi anni, finalizzati a scoraggiare un approccio routinario e meramente “adempimentale” alla revisione delle società partecipate; l’andamento economico, patrimoniale e finanziario delle stesse così come il contesto in cui operano è in continua evoluzione ed anche il confermare, da parte degli enti soci, le medesime indicazioni adottate negli esercizi precedenti, richiede di essere motivato sulla base di un’analisi aggiornata delle risultanze operative e di bilancio.