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Revisione partecipate, attenzione a censire tutte le società, sia indirette che detenute da quotate

Con la recente deliberazione n. 317/2025/PAR della Sezione di controllo per la Lombardia, i magistrati della Corte dei conti hanno raccomandato di condurre revisioni periodiche delle partecipate che ricomprendano tutte le società che presentino i requisiti indicati dal TUSP; tra queste vi rientrano, per espressa previsione normativa, le società indirettamente partecipate per il tramite di società soggette a controllo; quest’ultimo requisito è dimostrato anche nei casi di “controllo congiunto” per cui, ancorché l’ente socio possa detenere una quota di partecipazione minima, se la stessa è funzionale ad esercitare il controllo congiunto con altri soci pubblici, la società direttamente partecipata deve ritenersi a tutti gli effetti “controllata”; ne consegue che le partecipazioni societarie detenute da quest’ultima risultano “indirette” per l’ente socio e pertanto, ai sensi delle disposizioni normative di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, debbano essere sottoposte a revisione periodica. La Corte dei conti evidenzia altresì come l’eventuale presenza, in tali partecipazioni indirette, di soci con azioni quotate, non faccia comunque venire meno l’obbligo di includerle nella revisione periodica: “La presenza di una società quotata, nel capitale sociale della partecipata indiretta, non esclude l’applicazione del TUSP nei confronti dell’ente pubblico socio, ove la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società a controllo pubblico, come confermato dalla prevalente giurisprudenza contabile (Sez. Autonomie, delib. nn. 19/2017/INPR, 10/2024/FRG; Sezioni riunite, delib. n. 19/2020/REF). La previsione di cui all’art. 1, comma 5, del TUSP, infatti, limita l’applicabilità del decreto alle società quotate solo con riferimento alle disposizioni che hanno come destinatario diretto la società, e non alle norme che gravano sull’amministrazione pubblica socia, come quelle concernenti la verifica della compatibilità delle partecipazioni con le finalità istituzionali (art. 4) e la loro razionalizzazione (artt. 20 e 24).

Tags: Partecipazioni indirette, Revisione periodica partecipate