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Prospetto aliquote IMU: sanatoria entro il 15 settembre

L’art. 6 del Decreto legge 17/06/2025, n. 84 ha previsto limitatamente all’anno 2025, una deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consentendo ai comuni, che non avevano adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, di approvare entro il 15 settembre 2025 la delibera, redatta tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.

Com’è noto infatti, i Comuni erano obbligati ad approvare il prospetto delle aliquote IMU a pena di nullità della deliberazione stessa: numerosi enti evidentemente avevano continuato ad approvare la delibera IMU con le aliquote inserite nel testo, senza prospetto. La penalità consisteva nella nullità delle aliquote e nell’obbligo di applicazione di quelle di base, con il conseguente rischio di perdita di gettito qualora il Comune avesse approvato per le annualità precedenti un’aliquota superiore allo 0,86% (caso piuttosto frequente). La sanatoria ora rimette nei termini gli enti distratti consentendo loro un adeguamento per scongiurare proprio le aliquote base.

La norma precisa inoltre che “Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto”. Anche i Comuni che avessero solo tardato ad approvare il prospetto verrebbero dunque salvati.

Si ricorda che anche in caso di mancato invio del prospetto e del numero della delibera di approvazione del prospetto stesso entro il 14 ottobre, per il primo anno di applicazione delle nuove modalità, non si applica la regola generale dell’ultrattività delle aliquote dell’anno precedente, ma saranno anche qui applicabili le aliquote di base.

Piuttosto a sorpresa la proroga consente solo di recuperare l’eventuale inadempienza per i Comuni disattenti, ma non si estende al caso in cui un comune volesse modificare il prospetto già approvato entro i termini, concedendo ai primi di fatto metà anno in più rispetto agli enti tempestivi, per valutare l’applicazione delle aliquote più opportune. Sul punto si attende un intervento di equità del legislatore in sede di conversione del Decreto Legge onde evitare di fornire un indebito vantaggio proprio a coloro che entro la scadenza non hanno rispettato il vincolo normativo in merito all’approvazione del prospetto.

Tags: Aliquote, IMU, Prospetto