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Inconferibilità, Anac sollecita una modifica tempestiva della norma introdotta dal Milleproroghe

Con Atto di segnalazione N.2 del 26 marzo 2025, Anac è intervenuta nuovamente presso il Parlamento e il Governo per chiedere la tempestiva modifica della legge 21 febbraio 2025, n. 15, il cosiddetto “Milleproroghe”, approvato da poco dal Parlamento, per quanto riguarda le disposizioni in materia di inconferibilità.

Già in precedenza l’Autorità Anticorruzione fu tra i primi a segnalare l’irragionevolezza della disposizione legislativa precedente, che poi la Corte ha dichiarato incostituzionale.

L’Autorità Anticorruzione aveva evidenziato al Parlamento ed al Governo l’esigenza di una modifica, che poi è intervenuta attraverso la parziale declaratoria di incostituzionalità.

Purtroppo, anche dopo una seconda segnalazione, il Parlamento è intervenuto non per eliminare la discrasia, ma creando ulteriori incongruenze.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, l’Autorità ha proceduto a segnalare, con Atto n. 2 del 10 luglio 2024, alcune criticità che permanevano nel sistema delle inconferibilità chiedendo di intervenire rispetto alla fattispecie di inconferibilità in questione rimuovendo, in via generale, gli incarichi di presidente o amministratore delegato.

Ora l’Autorità ha formulato un nuovo Atto di Segnalazione (n. 2 del 26 marzo 2025) con il quale ha segnalato, a tutela delle immutate esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi, l’opportunità di ripristinare il regime delle inconferibilità stabilito dal previgente art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 – abrogato dal Decreto Milleproroghe 2025 e convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 – nei confronti di coloro che abbiano rivestito cariche in organi di indirizzo politico, eliminando, dunque, lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il secondo atto di segnalazione si è reso necessario a seguito dell’ulteriore intervento del legislatore in materia che, invece di risolvere le criticità sollevate con il primo atto di segnalazione, ne ha create altre con l’abrogazione integrale della fattispecie di inconferibilità di cui al comma 2 della disposizione in esame.

Secondo l’Autorità, infatti, detta abrogazione “ha creato un preoccupante vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale, che nell’attuale quadro normativo di disciplina appaiono destinatarie di una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte a livelli territorialmente “superiori”, risultando ingiustificatamente esposte al rischio di condizionamenti esterni. In tal senso, la rimozione dei divieti posti a garanzia dell’attività amministrativa più prossima al cittadino finirebbe per ripercuotersi negativamente proprio sull’erogazione dei servizi essenziali e sul soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione”.

Anac, pertanto, “segnala l’urgenza che la norma venga tempestivamente modificata”, “ripristinando il precedente regime delle inconferibilità nei confronti di coloro che abbiano rivestito cariche in organi di indirizzo politico, eliminando dunque lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché di modificare nello stesso senso il comma 1 del medesimo articolo 7”.

Contestualmente, l’Atto di segnalazione evidenzia l’opportunità di modificare anche l’art. 7, comma 1, del decreto in esame, al fine di eliminare, quale presupposto dell’ipotesi di inconferibilità, lo svolgimento di incarichi di amministratore presso enti di diritto privato in controllo pubblico.

Sennonché, nel frattempo, la disposizione da ultimo citata è già stata oggetto di attenzione da parte del Legislatore, che con la legge di conversione del decreto-legge 25/2025 ha ritenuto invece opportuno introdurre una significativa limitazione al divieto di conferire incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale ad ex-amministratori regionali o locali nei due anni successivi alla fine del loro mandato. Tale divieto è stato infatti circoscritto ai soli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 200162 e all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Contemporaneamente, è stato previsto che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali non si applichino ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l’incarico.

Tags: ANAC, Incompatibilità, Inconferibilità